Art. 15 · Consegna differita e consegna temporanea
Trattato di estradizione

Art. 15

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Consegna differita e consegna temporanea

In vigore dal 5 giu 2021
1. Se nei confronti della persona richiesta in estradizione è in corso un processo penale o la stessa deve scontare una sentenza di condanna restrittiva o privativa di libertà, nel territorio della Parte Richiesta, per fatti diversi da quelli che danno luogo alla sua richiesta di estradizione, la Parte Richiesta, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del processo penale o fino alla completa esecuzione della pena. La Parte Richiesta informa la Parte Richiedente di tale differimento. 2. Tuttavia, su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta può consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte Richiedente ed è riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine convenuto. Tale periodo di privazione della libertà è computato ai fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta.
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