Art. 12 · Arresto provvisorio
Trattato di estradizione

Art. 12

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Arresto provvisorio

In vigore dal 5 giu 2021
1. La Parte Richiedente può richiedere per via diplomatica l'arresto provvisorio della persona richiesta. La domanda deve indicare che nei confronti della persona richiesta è stata emessa un'ordinanza applicativa della misura cautelare privativa della libertà personale o una sentenza di condanna definitiva, e deve indicare la data e i fatti che motivano la domanda, nonché il momento e il luogo della commissione parziale o totale dei fatti, oltre ai dati che permettono l'identificazione della persona di cui è richiesto l'arresto. 2. Dopo l'esecuzione dell'arresto, la Parte Richiedente deve formalizzare la domanda di estradizione nel termine di novanta giorni a decorrere dal giorno successivo all'arresto. Nel caso in cui non sia formalizzata la domanda nel termine indicato, la persona oggetto della richiesta sarà messa in libertà e sarà ammessa una nuova domanda di arresto per lo stesso fatto solo se vengono rispettati tutti gli adempimenti previsti dal presente Trattato. 3. La localizzazione della persona richiesta può essere effettuata attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale - INTERPOL.
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