Trattato di estradizione
Art. 10
10 / 50Lingue per la presentazione dei documenti
In vigore dal 5 giu 2021
Lingue per la presentazione
dei documenti
I documenti previsti dal presente Trattato sono trasmessi per via diplomatica, con la relativa traduzione nella lingua della Parte Richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-05-18;78#art-tde-10