Trattato di estradizione
Art. 1
1 / 50Obbligo di estradare
In vigore dal 5 giu 2021
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DOMINICANA
La Repubblica Italiana e la Repubblica Dominicana, di seguito denominate «le Parti»;
Riconoscendo il profondo interesse a combattere la criminalità e l'impunità nei loro rispettivi territori;
Desiderando rendere più efficace la cooperazione tra i due Stati in materia di repressione della criminalità;
Motivate dal desiderio di regolamentare di comune accordo le loro relazioni in materia di estradizione, in coerenza con le loro rispettive costituzioni e in adesione ai principi del Diritto internazionale, nel rispetto della sovranità nazionale, dell'uguaglianza tra gli Stati e della non ingerenza negli affari interni di ciascuna Parte;
Hanno convenuto quanto segue:
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Obbligo di estradare
Le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente in estradizione, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ogni persona che, trovandosi nel territorio di una delle Parti, sia richiesta dall'altra Parte ai fini dell'esecuzione di una misura di restrizione o di privazione della libertà personale nell'ambito di un procedimento penale e degli atti processuali successivi, o ai fini dell'imposizione o esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena privativa della libertà personale.
Storico versioni
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