Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 8
31 / 50Validità dei documenti
In vigore dal 5 giu 2021
1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso ai sensi del presente Trattato non richiedono legalizzazione, apostille, autenticazione nè qualunque altro requisito di forma.
2. I documenti, i registri, le dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso dall'Autorità Centrale della Parte Richiesta devono essere ammessi come prova, senza che siano necessarie altre garanzie o prove di autenticità.
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