Art. 6 · Lingue
Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 6

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Lingue

In vigore dal 5 giu 2021
Qualunque richiesta di assistenza giudiziaria, i documenti allegati e le informazioni supplementari, previste dal presente Trattato, devono essere accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte Richiesta.
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