Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 4
27 / 50Legge applicabile
In vigore dal 5 giu 2021
1. Le richieste devono essere eseguite in conformità alle procedure stabilite nel presente Trattato, procedure che sono integrate in via suppletiva dalle norme della legislazione interna della Parte Richiesta.
2. Ciascuna Parte deve specificare se richiede l'applicazione di una specifica procedura in riferimento all'esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria e la Parte Richiesta può ottemperare alla richiesta in conformità alla propria legislazione interna.
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