Art. 3 · Autorità centrali
Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 3

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Autorità centrali

In vigore dal 5 giu 2021
1. Per assicurare la debita cooperazione tra le Parti nella prestazione dell'assistenza giudiziaria oggetto del presente Trattato, si designano le seguenti Autorità Centrali: a) per la Repubblica italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della giustizia; b) per la Repubblica Dominicana l'Autorità Centrale è la Procuraduria General de la Republica, presso il Despacho del Procurador General de la Republica, in qualità di organo della Oficina de Asistencia Juridica Internacional y Extradiciones. 2. Le Parti si notificano reciprocamente, senza indugio, per via diplomatica, ogni cambiamento delle proprie Autorità Centrali e degli ambiti di competenza. 3. Le Autorità Centrali delle Parti trasmettono e ricevono direttamente le richieste di assistenza giudiziaria a cui si riferisce il presente Trattato e le relative risposte. 4. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta dà sollecita esecuzione alle richieste di assistenza giudiziaria o le trasmette alle autorità competenti per la loro esecuzione. 5. Qualora l'Autorità Centrale trasmetta la richiesta a un'autorità competente per la sua esecuzione, raccomanda la rapida e adeguata esecuzione della richiesta da parte di detta autorità.
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