Art. 17 · Trasferimento temporaneo di persone detenute
Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 17

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Trasferimento temporaneo di persone detenute

In vigore dal 5 giu 2021
1. Nel caso in cui non possa avere luogo l'audizione per videoconferenza, la Parte Richiesta può consentire al trasferimento di ogni persona detenuta, per testimoniare o deporre in qualità di vittima, o per partecipare ad altri atti processuali indicati nella richiesta, a condizione che il detenuto sia riconsegnato alla Parte Richiesta nel termine da questa indicato. 2. Il termine di durata del trasferimento della persona non può essere superiore a novanta giorni. Il periodo di permanenza della persona trasferita può essere prolungato dall'Autorità Centrale della Parte Richiesta, su richiesta dell'Autorità Centrale della Parte Richiedente. 3. Le modalità e le condizioni del trasferimento e del ritorno della persona sono concordate tra le Autorità Centrali delle Parti. 4. Il trasferimento è rifiutato: a) se la persona detenuta non vi consente per iscritto; b) se la sua presenza è necessaria in un procedimento giudiziario in corso nel territorio della Parte Richiesta. 5. La Parte Richiedente tiene in custodia la persona trasferita fino a quando è in vigore la misura detentiva disposta dall'autorità competente della Parte Richiesta. Qualora la persona sia liberata per decisione delle autorità competenti della Parte Richiesta, la Parte Richiedente si conformerà agli del presente Trattato. 6. Il periodo di permanenza della persona trasferita fuori dal territorio della Parte Richiesta è computato ai fini del periodo totale di detenzione. 7. La persona detenuta che non presta il proprio consenso a comparire dinanzi alla Parte Richiedente non potrà essere sottoposta ad alcuna misura coercitiva o sanzione per questo fatto.
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