Art. 14 · Localizzazione e identificazione di persone e oggetti
Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 14

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Localizzazione e identificazione di persone e oggetti

In vigore dal 5 giu 2021
Le autorità competenti della Parte Richiesta adottano tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta di assistenza.
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