Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 14
37 / 50Localizzazione e identificazione di persone e oggetti
In vigore dal 5 giu 2021
Le autorità competenti della Parte Richiesta adottano tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta di assistenza.
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