Art. 13 · Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni
Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 13

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Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni

In vigore dal 5 giu 2021
1. Per il tramite delle Autorità Centrali ed entro i limiti previsti dalla propria legislazione interna, le autorità competenti di ciascuna Parte possono, senza che sia stata presentata una richiesta di assistenza giudiziaria in tal senso, scambiare informazioni e mezzi di prova rispetto a fatti penalmente rilevanti, ove ritengano che detta trasmissione sia tale da consentire all'altra Parte: a) di presentare una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato; b) di avviare procedimenti penali; c) di favorire lo sviluppo di una indagine penale in corso. 2. La Parte che fornisce le informazioni può, in conformità alla propria legislazione interna, vincolarne l'uso della Parte destinataria a determinate condizioni. La Parte destinataria è obbligata al rispetto di tali condizioni.
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