Art. 12 · Audizione per videoconferenza
Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 12

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Audizione per videoconferenza

In vigore dal 5 giu 2021
1. L'audizione di testimoni, indagati o imputati, periti o vittime che si trovano nel territorio della Parte Richiesta e che devono comparire dinanzi alle autorità della Parte Richiedente ha luogo, preferibilmente, per videoconferenza. 2. Ove necessario o richiesto, la persona citata a rendere dichiarazioni ha diritto all'assistenza di un difensore, con il quale può comunicare riservatamente, nonché di un interprete. 3. La Parte Richiesta consente l'audizione per videoconferenza e, se non dispone degli strumenti tecnici che permettono una videoconferenza, la Parte Richiedente può metterli a sua disposizione. 4. All'audizione per videoconferenza si applicano le seguenti regole: a) l'audizione si svolge alla presenza dell'autorità competente di entrambe le Parti e, ove necessario, con l'assistenza di un interprete. La Parte Richiesta è responsabile della identificazione della persona sottoposta ad esame e del rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legislazione interna della Parte Richiesta. Qualora l'autorità della Parte Richiesta ritenga che non sono rispettati i principi fondamentali del proprio ordinamento durante l'audizione, adotta immediatamente le misure necessarie ad assicurare che tale audizione prosegua secondo tali principi; b) le autorità competenti delle Parti concordano, ove necessario, le misure relative alla protezione della persona che compare; c) l'audizione è condotta direttamente dalla Parte Richiedente o sotto la sua direzione, in conformità alla sua legislazione interna; d) al termine dell'audizione, l'autorità competente della Parte Richiesta redige un verbale, indicando la data, l'ora e il luogo della stessa, l'identità della persona che è comparsa, il contenuto dell'esame, l'identità e la qualifica delle altre persone che hanno partecipato all'audizione. Detto verbale è trasmesso alla Parte Richiedente. 5. La Parte Richiesta può consentire l'impiego del collegamento in videoconferenza per ogni altra finalità prevista dal presente Trattato.
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