Accordo di cooperazione›Parte II
Art. 8
8 / 27Cooperazione industriale
In vigore dal 27 mag 2021
Cooperazione industriale
Le parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di joint ventures e la partecipazione della Svizzera alle pertinenti associazioni industriali europee, nonché attraverso la partecipazione dell'Unione europea alle pertinenti associazioni industriali svizzere, con l'obiettivo del buon funzionamento dei sistemi europei di navigazione satellitare e della promozione dell'utilizzo e dello sviluppo delle applicazioni e dei servizi di Galileo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-04-29;74#art-adc-8