Accordo di cooperazione›Parte II
Art. 14
14 / 27Scambio di informazioni classificate
In vigore dal 27 mag 2021
Scambio di informazioni classificate
1. Lo scambio e la tutela di informazioni classificate dell'Unione europea avvengono conformemente all'accordo di sicurezza e alle relative modalità di attuazione.
2. La Svizzera può scambiare informazioni classificate recanti contrassegno di classificazione nazionale e relative ai programmi europei GNSS con gli Stati membri con i quali ha concluso accordi bilaterali a tal fine.
3. Le parti si sforzano di istituire un quadro giuridico ampio e coerente che permetta lo scambio di informazioni classificate relative al programma Galileo tra tutte le parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2021-04-29;74#art-adc-14