Accordo di cooperazione›Parte II
Art. 10
10 / 27Controllo delle esportazioni
In vigore dal 27 mag 2021
Controllo delle esportazioni
1. Al fine di garantire l'applicazione, tra le parti, di una politica uniforme di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente i programmi europei GNSS, la Svizzera adotta e applica tempestivamente, nell'ambito della sua giurisdizione e conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali, misure di controllo delle esportazioni e di non proliferazione riguardo alle tecnologie, ai dati e ai beni appositamente progettati o modificati per i programmi europei GNSS. Tali misure garantiscono un livello di controllo delle esportazioni e di non proliferazione equivalente a quello dell'Unione europea.
2. Qualora si verifichi un evento per effetto del quale non possa essere ottenuto un grado equivalente di controllo delle esportazioni e di non proliferazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica la procedura dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2021-04-29;74#art-adc-10