Accordo di cooperazione›Parte I
Art. 1
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In vigore dal 27 mag 2021
ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA, SUI PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE
L'Unione europea e
Il Regno del Belgio,
La Repubblica di Bulgaria,
La Repubblica ceca,
Il Regno di Danimarca,
La Repubblica federale di Germania,
La Repubblica di Estonia,
L'Irlanda,
La Repubblica ellenica,
Il Regno di Spagna,
La Repubblica francese,
La Repubblica di Croazia,
La Repubblica italiana,
La Repubblica di Cipro,
La Repubblica di Lettonia,
La Repubblica di Lituania,
Il Granducato di Lussemburgo,
L'Ungheria,
La Repubblica di Malta,
Il Regno dei Paesi Bassi,
La Repubblica d'Austria,
La Repubblica di Polonia,
La Repubblica portoghese,
La Romania,
La Repubblica di Slovenia,
La Repubblica Slovacca,
La Repubblica di Finlandia,
Il Regno di Svezia,
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
parti contraenti del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito denominati gli «Stati membri», da una parte, e
La Confederazione svizzera, in seguito denominata la «Svizzera», dall'altra, in seguito denominati «parte» o «parti»,
Considerando gli interessi comuni in relazione allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare («GNSS») concepito espressamente per scopi civili;
Riconoscendo l'importanza dei programmi europei GNSS quale contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione nell'Unione europea e in Svizzera;
Considerando il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS nell'Unione europea, in Svizzera e in altre regioni del mondo;
Considerando il comune interesse alla cooperazione a lungo termine tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Svizzera nel campo della navigazione satellitare;
Riconoscendo la stretta partecipazione della Svizzera ai programmi Galileo ed EGNOS sin dalle fasi della loro definizione;
Considerando le risoluzioni del Consiglio «Spazio», in particolare la risoluzione sulla «Politica spaziale europea», adottata il 22 maggio 2007, e la risoluzione «Portare avanti la politica spaziale europea», adottata il 29 settembre 2008, che identificano nell'Unione europea, nell'Agenzia spaziale europea («ESA») e nei loro rispettivi Stati membri i tre principali attori della politica spaziale europea, nonché la risoluzione «Sfide globali: sfruttare appieno i sistemi spaziali europei», adottata il 25 novembre 2010, che invita la Commissione europea e l'ESA ad agevolare, per gli Stati membri che non fanno parte nè dell'Unione europea nè dell'ESA, il processo per partecipare a tutte le fasi dei programmi di collaborazione;
Considerando la comunicazione della Commissione «Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini», del 4 aprile 2011;
Desiderando stabilire formalmente una collaborazione in tutti gli aspetti dei programmi europei GNSS;
Riconoscendo l'interesse manifestato dalla Svizzera per tutti i servizi GNSS, come forniti da EGNOS e Galileo, incluso il servizio pubblico regolamentato («PRS»);
Considerando l'accordo del 25 giugno 2007 di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra;
Riconoscendo l'accordo del 28 aprile 2008 tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate («accordo sulla sicurezza»);
Considerando i vantaggi di un livello equivalente di protezione dei GNSS europei e dei relativi servizi nei territori delle parti;
Riconoscendo gli obblighi delle parti discendenti dal diritto internazionale, in particolare gli obblighi della Svizzera in quanto stato neutrale permanente;
Riconoscendo che il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo), assegna alla Comunità europea la proprietà di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell'ambito dei programmi europei GNSS, come definiti in tale regolamento;
Considerando il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo;
Considerando la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo;
Hanno convenuto quanto segue:
Obiettivo
1. Il presente accordo mira ad incoraggiare, agevolare e migliorare la cooperazione a lungo termine tra le parti nel campo della navigazione satellitare sotto controllo civile, in particolare attraverso la partecipazione della Svizzera ai programmi europei GNSS.
2. La partecipazione della Svizzera ai programmi avviene nella forma e alle condizioni stabilite dal presente accordo.
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 196 del 24 luglio 2008, pag. 1.
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 276 del 20 ottobre 2010, pag. 11.
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 287 del 4 novembre 2011, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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