Art. 2 · Autorità centrali
Accordo

Art. 2

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Autorità centrali

In vigore dal 20 mag 2021
1. Ai fini del presente Accordo, le Autorità centrali designate dagli Stati contraenti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate e comunicano tra loro direttamente. 2. L'Autorità centrale per la Repubblica italiana è il Ministero della giustizia e per la Repubblica del Kosovo il Ministria e Drejtësisë. 3. Ciascuno Stato contraente notifica all'altro, per via diplomatica, ogni variazione della propria Autorità centrale.
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