Protocollo
Art. 9
9 / 40In vigore dal 11 mag 2021
Il testo dell' della Convenzione è sostituito dal seguente:
"1 Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento e, ove previsto, il responsabile del trattamento, adottino adeguate misure di sicurezza contro rischi quali l'accesso accidentale o non autorizzato ai dati personali, la loro distruzione, perdita, uso, modifica o divulgazione.
2 Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento notifichi, senza indugio, almeno all'autorità di controllo competente ai sensi dell' della presente Convenzione, le violazioni dei dati che possono seriamente interferire con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate. "
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-04-22;60#art-p-9