Protocollo
Art. 4
4 / 40In vigore dal 11 mag 2021
1 Il paragrafo 1 dell' della Convenzione è sostituito dal seguente:
"1 Ciascuna delle Parti si impegna ad applicare la presente Convenzione al trattamento dei dati soggetti alla sua giurisdizione nei settori pubblico e privato, garantendo in tal modo il diritto di ogni individuo alla protezione dei propri dati personali."
2 Il paragrafo 2 dell' della Convenzione è sostituito dal seguente:
"2 La presente Convenzione non si applica al trattamento di dati effettuato da una persona nel corso di attività puramente personali o domestiche."
3 I paragrafi da 3 a 6 dell' della Convenzione sono soppressi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-04-22;60#art-p-4