Art. 34
Protocollo

Art. 34

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In vigore dal 11 mag 2021
I paragrafi 1 e 2 dell' della Convenzione (nuovo ) sono sostituiti dai seguenti: "1 Ogni Stato, l'Unione europea o altra organizzazione internazionale può, al momento della firma, del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori ai quali si applica la presente Convenzione. 2 Qualsiasi Stato, l'Unione europea o altra organizzazione internazionale può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto riguarda tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale."
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