Art. 33
Protocollo

Art. 33

33 / 40
In vigore dal 11 mag 2021
Il Titolo e il testo dell' della Convenzione (nuovo ) sono sostituiti dai seguenti: " - Adesione di Stati non membri o organizzazioni internazionali. 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione delle Parti della presente Convenzione e ottenendo il loro consenso unanime, e alla luce del parere preparato dal Comitato della Convenzione in conformità dell'.e, può invitare uno Stato non membro del Consiglio d'Europa o un'organizzazione internazionale ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa alla maggioranza prevista dall'.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto di sedere nel Comitato dei Ministri. 2 Per ogni Stato o organizzazione internazionale che aderisca alla presente Convenzione conformemente al paragrafo 1, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2021-04-22;60#art-p-33