Art. 30
Protocollo

Art. 30

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In vigore dal 11 mag 2021
Il testo dell' della Convenzione (nuovo ) è sostituito dal seguente: "1 Il Comitato della Convenzione sarà convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione sì terrà entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si riunirà almeno una volta all'anno, e in ogni caso quando un terzo dei rappresentanti delle Parti ne richiede la convocazione. 2 Dopo ciascuna delle sue riunioni, il Comitato della Convenzione sottopone al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa una relazione sui suoi lavori e sul funzionamento della presente Convenzione. 3 Le modalità di voto nel Comitato della Convenzione sono contenute negli elementi per il regolamento interno allegato al Protocollo CETS No. [223]. 4 Il Comitato della Convenzione stabilisce gli altri elementi del suo regolamento interno e stabilisce, in particolare, le procedure di valutazione e revisione di cui all', paragrafo 3, e dell', lettere e, f e h, in base a criteri oggettivi."
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