Protocollo
Art. 29
29 / 40In vigore dal 11 mag 2021
1 Il termine "Comitato consultivo" nel considerando dell' della Convenzione (nuovo ) è sostituito dal termine "Comitato della convenzione".
2 Il termine "proposte" nella lettera a dell' della Convenzione (nuovo ) è sostituito dal termine "raccomandazioni".
3 I riferimenti a "" nella lettera b e " paragrafo 3" nella lettera c dell' della Convenzione (nuovo ) sono sostituiti rispettivamente con i riferimenti a "" e ", paragrafo 3".
4 L', lettera d), della Convenzione (nuovo ) è sostituito dal seguente:
"d può esprimere un'opinione su qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione". 5 Le seguenti lettere sono aggiunte dopo la lettera d dell' della Convenzione (nuovo ):
"e prepara, prima di ogni nuova adesione alla Convenzione, un parere per il Comitato dei Ministri relativo al livello di protezione dei dati personali del candidato all'adesione e, ove necessario, raccomanda misure da adottare per raggiungere l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione;
f su richiesta di uno Stato o di un'organizzazione internazionale, può valutare se il livello di protezione dei dati personali che il primo fornisce è conforme alle disposizioni della presente Convenzione e, ove necessario, raccomanda misure da adottare per raggiungere tale conformità;
g può sviluppare o approvare modelli di controlli di sicurezza standardizzati di cui all';
h riesamina l'attuazione della presente Convenzione da parte delle parti e raccomanda le misure da adottare nel caso in cui una parte non sia conforme alla presente Convenzione;
i facilita, ove necessario, la soluzione amichevole di tutte le difficoltà connesse all'applicazione della presente Convenzione."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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