Protocollo
Art. 22
22 / 40In vigore dal 11 mag 2021
Un nuovo è aggiunto dopo il nuovo della Convenzione come segue:
" - Forme di cooperazione"
1 Le autorità di controllo cooperano tra loro nella misura necessaria all'adempimento delle loro funzioni e all'esercizio delle loro competenze, in particolare per:
a fornire assistenza reciproca scambiando informazioni pertinenti e utili e cooperando tra loro a condizione che, per quanto riguarda la protezione dei dati personali, siano rispettate tutte le norme e le garanzie della presente convenzione;
b coordinando le loro indagini o interventi, o conducendo azioni congiunte;
c fornire informazioni e documentazione sulla loro legislazione e prassi amministrativa relativa alla protezione dei dati.
2 Le informazioni di cui al paragrafo 1 non comprendono i dati personali oggetto di trattamento, a meno che tali dati non siano essenziali per la cooperazione o qualora la persona interessata abbia fornito un consenso esplicito, specifico, libero e informato alla loro fornitura.
3 Al fine di organizzare la loro cooperazione e svolgere i compiti di cui ai paragrafi precedenti, le autorità di controllo delle parti formano una rete.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2021-04-22;60#art-p-22