Art. 17
Protocollo

Art. 17

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In vigore dal 11 mag 2021
1 Il Titolo dell' della Convenzione (nuovo ) è sostituito dal seguente: " - Flussi transfrontalieri di dati personali". 2 Il testo dell' della Convenzione (nuovo ) è sostituito dal seguente: "1 Una Parte non può, al solo scopo di proteggere i dati personali, vietare o subordinare a speciale autorizzazione il trasferimento di tali dati a un destinatario soggetto alla giurisdizione di un'altra Parte della Convenzione. Tuttavia, una parte può farlo se sussiste un rischio reale e grave che il trasferimento ad un'altra Parte o da questa altra Parte a una non-Parte, porti a eludere le disposizioni della Convenzione. Una Parte può farlo anche se vincolata da norme di protezione armonizzate, condivise da Stati appartenenti a un'organizzazione internazionale regionale. 2 Quando il destinatario è soggetto alla giurisdizione di uno Stato o di un'organizzazione internazionale che non è Parte della presente Convenzione, il trasferimento di dati personali può avvenire soltanto laddove sia garantito un livello adeguato di protezione basato sulle disposizioni della presente Convenzione. 3 Un livello adeguato di protezione può essere garantito da: a una legge di tale Stato o organizzazione internazionale, compresi i trattati e gli accordi internazionali applicabili; o b garanzie standardizzate ad hoc o approvate, fornite da strumenti giuridicamente vincolanti ed esecutivi adottati e attuati dalle persone coinvolte nel trasferimento e nell'ulteriore trattamento. 4 Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi, ciascuna Parte può prevedere che il trasferimento di dati personali possa aver luogo se: a l'interessato ha fornito un consenso esplicito, specifico e libero, dopo essere stato informato dei rischi in assenza di adeguate garanzie; o b l'interesse specifico dell'interessato lo richiede nel caso specifico; o c i prevalenti interessi legittimi, in particolare gli interessi pubblici importanti, sono previsti dalla legge e tale trasferimento costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica; o d sostituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la libertà di espressione. 5 Ciascuna Parte dispone che l'autorità di controllo competente, ai sensi dell' della presente Convenzione, sia dotata di tutte le informazioni pertinenti relative ai trasferimenti di dati di cui al paragrafo 3, lettera b e, su richiesta, del paragrafo 4, lettere b e c. 6 Ciascuna Parte dispone inoltre che l'autorità di controllo abbia il diritto di chiedere che la persona che trasferisce i dati dimostri l'efficacia delle garanzie o l'esistenza di interessi legittimi prevalenti e che l'autorità di controllo possa, al fine di proteggere i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, vietare tali trasferimenti, sospenderli o sottoporli a condizioni ". 3 Il testo dell' della Convenzione (nuovo ) comprende le disposizioni dell' del Protocollo aggiuntivo del 2001 in materia di autorità di controllo e flussi di dati transfrontalieri (STE n. 181) sui flussi transfrontalieri di dati personali verso un destinatario che è non soggetto alla giurisdizione di una Parte della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2021-04-22;60#art-p-17