Protocollo
Art. 14
14 / 40In vigore dal 11 mag 2021
Il testo dell' della Convenzione (nuovo ) è sostituito dal seguente:
"1 Sono consentite eccezioni alle disposizioni del presente Capitolo fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 4, dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 1 e dell', quando tale eccezione è prevista dalla legge, rispetta l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per:
a la protezione della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica e di importanti interessi economici e finanziari dello Stato, l'imparzialità e l'indipendenza del potere giudiziario o la prevenzione, l'investigazione e il perseguimento di reati e l'esecuzione di sanzioni penali e altri obiettivi essenziali di interesse pubblico generale;
b la tutela della persona interessata o dei diritti e delle libertà fondamentali altrui, in particolare la libertà di espressione.
2 Le restrizioni all'esercizio delle disposizioni di cui agli possono essere previste dalla legge in relazione al trattamento dei dati a scopo di archiviazione nell'interesse pubblico, a fini di ricerca scientifica o storica o statistici quando non vi è alcun rischio riconoscibile di violazione dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.
3 Oltre alle eccezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, con riferimento alle attività di trattamento a fini di sicurezza nazionale e di difesa, ciascuna parte può prevedere, per legge e solo nei casi in cui costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per raggiungere tale scopo, eccezioni all', paragrafo 3, all', paragrafi 5 e 6, e all', paragrafo 2, lettere a), b), c) e d).
Ciò lascia impregiudicato il requisito che le attività di trattamento a fini di sicurezza nazionale e di difesa siano soggette a revisione e vigilanza indipendenti ed efficaci ai sensi della legislazione nazionale della rispettiva parte."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2021-04-22;60#art-p-14