Protocollo
Art. 12
12 / 40In vigore dal 11 mag 2021
Un nuovo è aggiunto dopo il nuovo della Convenzione come segue:
" - Obblighi aggiuntivi
1 Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e, se del caso, i responsabili del trattamento adottino tutte le misure appropriate per conformarsi agli obblighi della presente Convenzione e siano in grado di dimostrare, fatta salva la legislazione nazionale adottata conformemente all', paragrafo 3, in particolare all'autorità di controllo competente di cui all', che il trattamento dei dati sotto il loro controllo è conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
2 Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e, se del caso, i responsabili del trattamento, esaminino il probabile impatto dell'elaborazione dei dati prevista sui diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate prima dell'inizio di tale trattamento e definiscano il trattamento dei dati in modo da prevenire o minimizzare il rischio di interferenze con tali diritti e libertà fondamentali.
3 Ciascuna Parte dispone che i titolari del trattamento e, se del caso, i responsabili del trattamento, attuino misure tecniche e organizzative che tengano conto delle implicazioni del diritto alla protezione dei dati personali in tutte le fasi del trattamento dei dati.
4 Ciascuna Parte può, tenendo conto dei rischi derivanti agli interessi, ai diritti e alle libertà fondamentali delle persone interessate, adeguare l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 della legge che dà attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, secondo alla natura e al volume dei dati, alla natura, alla portata e alle finalità del trattamento e, se del caso, alle dimensioni dei titolari del trattamento o dei responsabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2021-04-22;60#art-p-12