Protocollo
Art. 11
11 / 40In vigore dal 11 mag 2021
1 L' della Convenzione è rinumerato e il Titolo è sostituito dal seguente:
" - Diritti dell'interessato".
2 Il testo dell' della Convenzione (nuovo ) è sostituito dal seguente:
"1 Ogni individuo ha diritto a:
a non essere soggetto ad una decisione che lo riguardi in modo significativo basandosi unicamente su un trattamento automatizzato di dati senza che le sue opinioni vengano prese in considerazione;
b ottenere, a richiesta, a intervalli ragionevoli e senza eccessivo ritardo o spesa, la conferma del trattamento dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei dati trattati, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine, sul periodo di conservazione e qualsiasi altra informazione che il titolare del trattamento è tenuto a fornire al fine di garantire la trasparenza del trattamento ai sensi dell', paragrafo 1;
c ottenere, su richiesta, conoscenza del ragionamento alla base dell'elaborazione dei dati quando i risultati di tale trattamento gli vengono applicati;
d opporsi in qualsiasi momento, per motivi relativi alla sua situazione, al trattamento di dati personali che lo riguardano a meno che il titolare del trattamento non dimostri motivi legittimi per il trattamento che prevalgano sui suoi interessi, sui suoi diritti e sulle sue libertà fondamentali;
e ottenere, su richiesta, gratuitamente e senza eccessivo ritardo, rettifica o cancellazione, a seconda dei casi, di tali dati se questi sono, o sono stati, trattati in violazione delle disposizioni della presente Convenzione;
f avere un rimedio ai sensi dell' nei casi in cui i suoi diritti sono stati violati ai sensi della presente Convenzione;
g beneficiare, a prescindere dalla sua nazionalità o residenza, dall'assistenza di un'autorità di controllo ai sensi dell', nell'esercizio dei suoi diritti ai sensi della presente Convenzione.
2 Il paragrafo 1.a non si applica se la decisione è autorizzata da una legge cui è soggetto il titolare del trattamento e che stabilisce anche misure idonee a salvaguardare i diritti, le libertà e gli interessi legittimi dell'interessato."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2021-04-22;60#art-p-11