Protocollo
Art. 1
1 / 40In vigore dal 11 mag 2021
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le Altre Parti della Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali (STE n° 108), aperta alla firma a Strasburgo il 28 gennaio 1981 (di seguito denominata "la Convenzione").
Vista la risoluzione n. 3 sulla protezione dei dati e la privacy nel terzo millennio adottata dalla 30ª Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa (Istanbul, Turchia, 24-26 novembre 2010);
Vista la Risoluzione 1843 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla protezione della vita privata e dei dati personali su Internet e i media online e la Risoluzione 1986 sul miglioramento della protezione degli utenti e della sicurezza nel ciberspazio;
Visto il parere 296 sul progetto di Protocollo che modifica la Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali (STE n. 108) e la sua motivazione, adottata dal Comitato permanente a nome dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 24 novembre 2017;
Considerando che sono emerse nuove sfide alla protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali da quando è stata adottata la Convenzione;
Considerando la necessità di garantire che la Convenzione continui a svolgere il suo ruolo preminente nella protezione delle persone in relazione al trattamento dei dati personali e, più in generale, nella protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
Hanno convenuto quanto segue:
1 Il primo considerando del Preambolo della Convenzione è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,"
2 Il terzo considerando del preambolo della Convenzione è sostituito dal seguente:
"Considerando che è necessario garantire la dignità umana e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali di ogni individuo e, data la diversificazione, l'intensificazione e la globalizzazione del trattamento dei dati e dei flussi di dati personali, l'autonomia personale basata sul diritto di una persona di controllare il suo o i suoi dati personali e il trattamento di tali dati; "
3. Il quarto considerando del preambolo della Convenzione è sostituito dal seguente:
"Ricordando che il diritto alla protezione dei dati personali deve essere considerato in relazione al suo ruolo nella società e che deve essere riconciliato con altri diritti umani e libertà fondamentali, compresa la libertà di espressione;"
4 Il seguente considerando è aggiunto dopo il quarto considerando del preambolo della Convenzione:
"Considerando che la presente Convenzione consente di prendere in considerazione, nell'attuazione delle norme ivi stabilite, il principio del diritto di accesso ai documenti ufficiali;"
5 Il quinto considerando del preambolo della Convenzione è soppresso.
Sono aggiunti il nuovo quinto e il sesto considerando, che recitano come segue:
"Riconoscendo che è necessario promuovere a livello globale i valori fondamentali del rispetto della privacy e della protezione dei dati personali, contribuendo così al libero flusso di informazioni tra le persone";
"Riconoscendo l'interesse di un rafforzamento della cooperazione internazionale tra le parti della Convenzione,"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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