Art. 21 · Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio

Art. 21

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Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio

In vigore dal 8 mag 2021
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio 1. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo; b) stabilire che l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all' della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all' della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, designando, a tal fine e in ossequio al principio di cui alla lettera a): 1) quale autorità di cui all', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e i soggetti di cui all', comma 2, lettere a) e c), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269; 2) le autorità di cui all', paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1153, tra gli organismi di cui all' del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; c) in attuazione di quanto previsto dall', comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, agevolare la cooperazione tra le Forze di polizia di cui all', primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo modalità definite d'intesa tra le medesime Forze di polizia. 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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