Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. 24 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione 190
Art. 1 Convenzione 190 CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA E DELLE MOLESTIE NEL MONDO DE Art. 2 Articolo 2 1. La presente Convenzione protegge i lavoratori e altri soggetti nel mondo del Art. 3 Articolo 3 La presente Convenzione si applica alla violenza e alle molestie nel mondo del Art. 4 Articolo 4 1. A seguito della ratifica della presente Convenzione, i Membri sono tenuti a Art. 5 Articolo 5 Nell'ottica della prevenzione e dell'eliminazione della violenza e delle molest Art. 6 Articolo 6 Ciascun Membro si impegna ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garant Art. 7 Articolo 7 Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 1 e coerentemente con lo stesso, cias Art. 8 Articolo 8 Ciascun Membro dovrà assumere misure adeguate atte a prevenire la violenza e le Art. 9 Articolo 9 Ciascun Membro dovrà adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di l Art. 10 Articolo 10 Ciascun Membro dovrà adottare misure adeguate al fine di: a) controllare e app Art. 11 Articolo 11 In consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro Art. 12 Articolo 12 Le disposizioni della presente Convenzione si applicano attraverso leggi e reg Art. 13 Articolo 13 Le ratifiche formali della presente Convenzione dovranno essere comunicate per Art. 14 Articolo 14 1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazio Art. 15 Articolo 15 1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo Art. 16 Articolo 16 1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà notifica Art. 17 Articolo 17 Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà comunicare Art. 18 Articolo 18 Ogniqualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Uffi Art. 19 Articolo 19 1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che modifica la presente Art. 20 Articolo 20 Le versioni in francese e in inglese della presente Convenzione fanno ugualmen Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360