Art. 1 (commi 1101-1150) · Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali
Sez. I

Art. 1 (commi 1101-1150)

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Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

In vigore dal 1 gen 2027
1101. All'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i termini previsti dall'articolo 43 del presente decreto non sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è concessa al contribuente la facoltà di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell', comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purchè non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. È concessa al contribuente la facoltà di far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della relativa istanza e per i quali i termini previsti dall'articolo 43 non sono ancora scaduti, a condizione che: a) per tali periodi ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo stipulato con le autorità competenti di Stati esteri; b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo; c) le autorità competenti di Stati esteri acconsentano a estendere l'accordo ad annualità precedenti; d) per tali periodi di imposta non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del presente comma sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell', comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione delle eventuali sanzioni»; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. L'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo di cui al comma 3 è subordinata al versamento di una commissione pari a: a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro; b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro; c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro. 3-ter. In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo di cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla metà. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina contenuta nel presente comma». 1102. All' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni». 1103. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni: a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione». 1104. All', comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati». 1105. All'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021». 1106. All' del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente» sono inserite le seguenti: «e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria»; b) al comma 2, dopo le parole: «anche per il tramite di intermediari di cui all', comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,» sono inserite le seguenti: «in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica,». 1107. All' del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi». 1108. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200. 1109. All' del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «La memorizzazione elettronica di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione»; b) al comma 5-bis, primo periodo, la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «luglio»; c) il comma 6 è abrogato; d) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: «dal comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «dagli , comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,». 1110. All' del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nelle ipotesi di cui all', commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell', comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000»; b) al comma 3, primo periodo, le parole: «cento per cento» sono sostituite dalle seguenti: «novanta per cento»; c) al comma 4, dopo le parole: «2, primo periodo,» sono inserite le seguenti: «2-bis, primo periodo,». 1111. All' del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente: «2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all', commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione. Non si applica l' del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»; b) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di cui all', comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma»; c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui all', comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, o fa uso di essi allorchè siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000.». 1112. All', comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nelle ipotesi di cui all', commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri». 1113. All', comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all', comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma». 1114. All', comma 1, lettera b-quater), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo le parole: «,» sono inserite le seguenti: «comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri,». 1115. Le disposizioni di cui ai commi da 1109 a 1114 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. 1116. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all', comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell' del citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 1117. Gli oneri di cui al comma 1116 sono valutati in 11,6 milioni di euro per l'anno 2021. 1118. Al secondo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021». 1119. Gli oneri di cui al comma 1118 sono valutati in 21,1 milioni di euro per l'anno 2021. 1120. L'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato. 1121. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «dal CONI,» sono inserite le seguenti: «dalla società Sport e salute Spa,». 1122. All', comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»; b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»; c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021». 1123. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell' del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1122 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all', comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all', comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento. 1124. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «al dieci per cento e al cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023»; b) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il produttore è tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto»; c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta»; d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021. 3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative»; e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3»; f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività». 1125. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «è consentita» sono inserite le seguenti: «, secondo le modalità definite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,»; b) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. In caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione del comma 11, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126». 1126. Al comma 3 dell'articolo 39-terdecies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «ad accisa in misura pari al venticinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad accisa in misura pari al trenta per cento dal 1° gennaio 2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023». 1127. L', comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di rientrare in Italia dopo avere svolto continuativamente un'attività di studio all'estero. 1128. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza di cui al comma 4 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorchè ricorrano nei confronti dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta licenza trovano applicazione, rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, la licenza è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorchè le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo»; b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: «6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis, limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6 che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la licenza di cui al comma 4 è altresì negata ai soggetti che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività del deposito rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al conto economico previsionale, in base alle specifiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 23, la medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o, qualora successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi delle condizioni impeditive previste dai medesimi commi»; c) al comma 7, le parole: «La licenza di esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis, la licenza di esercizio». 1129. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1128, lettera b), i soggetti per conto dei quali la benzina e il gasolio usato come carburante sono detenuti presso i depositi commerciali di cui all'articolo 25, commi 1 e 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentano la comunicazione di inizio attività entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1130. All'articolo 1, comma 636, alinea, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «entro il 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2023». 1131. Il canone mensile di cui all'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 compreso, può essere versato, entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni. 1132. I titolari di concessione per l'esercizio del gioco del Bingo che scelgano la modalità di versamento del canone di proroga delle concessioni di cui al comma 1131 sono tenuti a versare la restante parte fino alla copertura dell'intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno. 1133. La prima delle rate di cui al comma 1132 è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022. 1134. Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo denominato «Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere», con una dotazione di 2.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 1135. Sono destinatarie delle risorse del Fondo di cui al comma 1134 le associazioni del Terzo settore, come definite ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che: a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere; b) svolgano la propria attività da almeno tre anni e presentino un curriculum dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera a). 1136. Il Fondo di cui al comma 1134 è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle associazioni di cui al comma 1135, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti. 1137. Le amministrazioni competenti concedono l'utilizzo collettivo di beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico in comodato d'uso gratuito alle associazioni di cui al comma 1135 che gestiscono luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte le donne e in cui si svolgano attività di promozione di attività socio-aggregative, autoimprenditoriali per l'autonomia in uscita dalla violenza e culturali dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento. 1138. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1134. 1139. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ovvero, nel caso in cui non sia nominato, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto, individua le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1134 tra le associazioni aventi diritto. 1140. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2021-2023, sono determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. 1141. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 21.247.720 euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 316.700.693 euro per l'anno 2022, di 154.080.507 euro per l'anno 2023, di 143.777.149 euro per l'anno 2024, di 152.364.913 euro per l'anno 2025, di 103.649.310 euro per l'anno 2026, di 118.480.239 euro per l'anno 2027, di 119.297.596 euro per l'anno 2028, di 128.321.274 euro per l'anno 2029, di 169.441.162 euro per l'anno 2030, di 250.741.162 euro per l'anno 2031, di 249.301.162 euro per l'anno 2032, di 140.121.162 euro per l'anno 2033, di 177.901.162 euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035 e di 220.101.162 euro annui a decorrere dall'anno 2036. 1142. Per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi: a) la dotazione del fondo rotativo di cui all', primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma; c) all'articolo 48, comma 2, lettera d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021». 1143. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'ultimo periodo del comma 496, le parole: «un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati»; b) all'ultimo periodo del comma 497, le parole: «un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati». 1144. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2023, N. 206. 1145. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2023, N. 206. 1146. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2023, N. 206. 1147. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2023, N. 206. 1148. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2023, N. 206. 1149. Per l'attuazione dei commi da 1144 a 1148 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 1150. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Note all'articolo

  • Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 3-ter, comma 1) che "Al comma 452 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il richiamo del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, deve intendersi riferito al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, in conformita' alla direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020".
  • Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato nella misura pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, di cui euro 2.100.000.000 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2, ed euro 700.000.000 per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. Agli oneri, pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42".
  • Il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La copertura di parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 del presente articolo, e' incrementata complessivamente di 15.500 milioni di euro secondo le annualita' di seguito indicate: 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro per l'anno 2031. Ai predetti oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 5.
  • Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto: - (con l'art. 68, comma 2-bis) che "In considerazione del rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di erogare contributi agli allevatori bovini". - (con l'art. 51, comma 1) che "In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021"; - (con l'art. 73, comma 2) che "Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui all'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021"; - (con l'art. 73, comma 3) che "L'incremento di cui al comma 2 e' destinato alla compensazione: a) nel limite di 285 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validita' rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile; b) nel limite di 15 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validita' rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile"; - (con l'art. 77, comma 3) che "La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 200 milioni di euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10".
  • Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l'art. 64, comma 6) che "In relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022". Ha inoltre disposto (con l'art. 59, comma 1) che "Nelle more di una ridefinizione, semplificazione e razionalizzazione del procedimento finalizzato alla perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' prorogato al 31 dicembre 2021".
  • Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "Al fine di potenziare i dispositivi della cornice di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo l, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di ulteriori 400 unita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 2) che il fondo di cui al comma 700, del presente articolo e' incrementato di 187 milioni per l'anno 2021 al fine di far fonte alle esigenze derivanti dagli interventi urgenti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera d), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".
  • Il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che "L'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 899, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' efficace a decorrere dal 1° ottobre 2021. Fino a tale data, in luogo della Tabella A allegata al presente decreto, resta in vigore la tabella di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, e i posti funzione di livello dirigenziale non generale incardinati presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati in numero pari a cinque".
  • Il D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 1) che "Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse trasferite agli enti locali connesse alle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021 con deliberazione dell'organo esecutivo, fatte salve in ogni caso le specifiche limitazioni di utilizzo previste dalle norme di riferimento".
  • La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 41, lettere a) e b)) che "Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19 e' autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 858, primo periodo, le parole: «3.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «2.410 unita'», le parole: «1.500 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «1.205 unita'», le parole: «1.200 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «961 unita'» e le parole: «300 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «244 unita'»; b) al comma 860, la cifra: «119.010.951» e' sostituita dalla seguente: «95.627.631»".
  • Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha disposto: - (con l'art. 10, comma 2, lettere a), b) e c)) che "Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono fissati: a) al 15 marzo 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; b) al 30 aprile 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie; c) al 30 giugno 2022, il termine di cui al terzo periodo del medesimo comma 671 per l'assegnazione delle citate risorse alle imprese beneficiarie"; - (con l'art. 10, comma 3, lettere a) e b)) che "Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono fissati: a) al 30 gennaio 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 676, della medesima legge n. 178 del 2020 per la rendicontazione da parte delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico degli effetti economici imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19; b) al 31 marzo 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 677, della medesima legge n. 178 del 2020, per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie".
  • Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, ha disposto (con l'art. 9, comma 10) che "Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022"".
  • La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 650) che "Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 1.850 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19"; - (con l'art. 1, comma 119) che "L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro eta' anagrafica, da imprese per le quali e' attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo e' riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2025"; - (con l'art. 1, comma 557) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' ridotta di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022"; - (con l'art. 1, comma 612) che "Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale"; - (con l'art. 1, comma 681) che "Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' rifinanziato, per l'anno 2022, di 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 24 maggio 2021, recante i criteri e le modalita' di assegnazione delle predette risorse"; - (con l'art. 1, comma 743) che "Il fondo di cui al comma 49 del medesimo articolo 1 e' incrementato di 3 milioni di euro".
  • Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri, quantificati complessivamente in euro 4.800.000, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020, che a tal fine e' integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021".
  • La Corte Costituzionale con sentenza 11 gennaio - 4 marzo 2022, n. 54 (in G.U. 1ª s.s. 9/03/2022, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), [...] dell'art. 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui escludono dalla concessione dell'assegno di natalita' i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attivita' lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali e' consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002".
  • La Corte Costituzionale con sentenza 23 marzo - 9 maggio 2022, n. 114 (in G.U. 1ª s.s. 11/05/2022, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, nei termini di cui in motivazione, dell'art. 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero della salute sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano" e "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 500 e 501, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministero della salute sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano".
  • Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' elevata al 50 per cento". Ha inoltre disposto (con l'art. 56, comma 1) che "Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate in termini di competenza di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025".
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 23 marzo - 17 maggio 2022, n. 123, (in G.U. 1a s.s. 18/05/2022, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto dell'autorita' di governo competente in materia di sport, che individua i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni" e "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 606, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalita' di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate".
  • Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 6) che "Per le finalita' di cui al comma 1, e' prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021".
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno - 19 luglio 2022, n. 179 (in G.U. 1ª s.s. 20/07/2022 n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di determinazione dei criteri, degli importi e delle modalita' di erogazione del fondo di cui al comma 201 del medesimo art. 1, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano" e "dell'art. 1, comma 649, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che - limitatamente alle risorse destinate alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale - il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (oggi, Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione dei criteri e delle modalita' per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano".
  • Il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, ha disposto (con l'art. 42-quinquies, comma 3) che l'efficacia delle presenti modifiche sono subordinate all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  • Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma 16) che "Le assunzioni delle unita' di personale gia' autorizzate per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere effettuate anche nell'anno 2023". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 10) che "Al fine di garantire la piena funzionalita' degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico e' prorogata sino al 31 marzo 2025 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77". Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art. 9, comma 10) che "all'articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023"".
  • La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 297) che "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 e' elevato a 8.000 euro"; - (con l'art. 1, comma 298) che "Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al comma 16 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 e' elevato a 8.000 euro. "; - (con l'art. 1, comma 299) che "L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 294, 297 e 298 del presente articolo e' condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea"; - (con l'art. 1, comma 872) che "Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' ridotto di 1.393 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".
  • Il D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 10 marzo 2023, n. 21, ha disposto (con l'art. 3-terdecies, comma 1) che "All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024"."
  • Il D.L. 5 ottobre 2023, n. 133 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato sino al 31 dicembre 2023 di ulteriori 400 unita'. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125".
  • Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 ha disposto (con l'art. 23, comma 4) che "Il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' incrementato di 216,1 milioni di euro per l'anno 2024".
  • Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 ha disposto (con l'art. 1, comma 14) che il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza gia' previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023 dall'articolo 1, comma 984, lettere b) e c), della presente legge e' prorogato al 31 dicembre 2024. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 15) che il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 1, comma 984, lettere a), b) e c), della presente legge e' prorogato al 31 dicembre 2024.
  • Il D.L. 11 giugno 2024, n. 76, ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che "Le assunzioni straordinarie previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente alle unita' da assumere non prima del 1° ottobre 2023 nelle qualifiche iniziali del ruolo dei vigili del fuoco, nel limite di 229 unita', possono essere effettuate non prima del 31 dicembre 2024".
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 14 novembre - 20 dicembre 2024, n. 211 (in G.U. 1ª s.s. 27/12/2024, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023)".
  • La L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 404) che "A seguito della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final, del 25 giugno 2024, l'agevolazione di cui all'articolo 1, commi da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024"; - (con l'art. 1, comma 423) che "Il Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 28 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.748 milioni di euro per l'anno 2027 e di 310 milioni di euro per l'anno 2028"; - (con l'art. 1, comma 773) che "Le risorse di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno sui fondi di cui all'articolo 1, comma 783, della medesima legge, sono incrementate di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030"; - (con l'art. 1, comma 865, lettera a)) che "Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108. A decorrere dalla stessa data sono abrogati: a) i commi 256, 257 e 258 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178".
  • Il D.L. 7 maggio 2025, n. 65 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025".
  • La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 733) che "Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020 sono ridotte di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028"; - (con l'art. 1, comma 860, lettera a)) che "i commi da 10 a 15 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attivita' identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione (C (2023) 4061 final), del 19 giugno 2023, recante «Exemption from the payment of social security contributions for hiring young workers», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima decisione"; - (con l'art. 1, comma 860, lettera b)) che "i commi da 161 a 167 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attivita' identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione (C (2022) 4499 final), del 24 giugno 2022, recante «Decontribuzione SUD - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate colpite dall'aggressione militare russa in Ucraina», e successive proroghe e modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui ai medesimi provvedimenti".
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