Art. 4 · Personalità giuridica
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Art. 4

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Personalità giuridica

In vigore dal 31 ott 2020
1. La Fondazione UE-ALC gode di personalità giuridica internazionale e ha la capacità giuridica necessaria per la realizzazione dei suoi obiettivi e delle sue attività, nel territorio di ciascuno dei suoi membri, conformemente al loro diritto interno. 2. La Fondazione può inoltre stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio.
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