Art. 17 · Audit e pubblicazione dei conti
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Art. 17

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Audit e pubblicazione dei conti

In vigore dal 31 ott 2020
1. Il consiglio dei governatori nomina revisori indipendenti incaricati di verificare i conti della Fondazione. 2. Il bilancio delle attività e delle passività, delle spese e delle entrate della Fondazione, certificato da revisori indipendenti, viene messo a disposizione dei membri quanto prima dopo la fine di ciascun esercizio finanziario, e comunque entro sei mesi da tale data, e sottoposto all'approvazione del consiglio dei governatori nella prima riunione successiva. 3. Viene pubblicata una sintesi dei conti e del bilancio verificati.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-13;140#art-a-17