Accordo
Art. 16
15 / 29Finanziamento della Fondazione
In vigore dal 31 ott 2020
1. I contributi sono versati su base volontaria, fatta salva la partecipazione al consiglio dei governatori.
2. La Fondazione è finanziata principalmente dai suoi membri. Il consiglio dei governatori, nel rispetto dell'equilibrio biregionale, può valutare altre modalità di finanziamento delle attività della Fondazione.
3. In casi specifici, previe notifica e consultazione del consiglio dei governatori per approvazione, la Fondazione è autorizzata a generare risorse supplementari tramite finanziamenti esterni di enti pubblici e privati, anche attraverso l'elaborazione di relazioni e analisi su richiesta. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente per le attività della Fondazione.
4. La Repubblica federale di Germania fornisce, a proprie spese e nell'ambito del suo contributo finanziario alla Fondazione, locali opportunamente ammobiliati idonei all'utilizzazione da parte della Fondazione e ne assicura la manutenzione, i servizi e le misure di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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