Art. 15 · Direttore esecutivo della Fondazione
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Art. 15

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Direttore esecutivo della Fondazione

In vigore dal 31 ott 2020
1. La Fondazione è gestita da un direttore esecutivo, nominato dal consiglio dei governatori per un mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta, e designato in seguito alla presentazione di candidature da parte dei membri della Fondazione UE-ALC. 2. Fatte salve le competenze del consiglio dei governatori, il direttore esecutivo non sollecita nè accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo. 3. La carica di direttore esecutivo è retribuita e viene esercitata a turno da un cittadino di uno Stato membro dell'UE e da un cittadino di uno Stato dell'America latina o dei Caraibi. Se il direttore esecutivo designato proviene da uno Stato membro dell'UE, il presidente nominato proverrà da uno Stato dell'America latina o dei Caraibi, e viceversa. 4. Il direttore esecutivo è il rappresentante giuridico della Fondazione ed esercita le seguenti funzioni: a) elabora il programma di lavoro pluriennale e annuale della Fondazione e il suo bilancio in consultazione con il presidente; b) nomina e dirige il personale della Fondazione, garantendo che rispetti gli obiettivi della Fondazione; c) esegue il bilancio; d) presenta al consiglio dei governatori relazioni d'attività periodiche e annuali, nonché i conti finanziari, per adozione, assicurando procedure trasparenti e la corretta circolazione delle informazioni riguardanti tutte le attività realizzate o sostenute dalla Fondazione, compreso un elenco aggiornato delle istituzioni e delle organizzazioni identificate a livello nazionale, nonché di quelle che partecipano alle attività della Fondazione; e) presenta la relazione di cui all'; f) prepara le riunioni e assiste il consiglio dei governatori; g) consulta, se necessario, i rappresentanti competenti della società civile e altri soggetti sociali, in particolare le istituzioni eventualmente individuate dai membri della Fondazione UE-ALC, a seconda della questione sollevata e delle esigenze concrete, informando il consiglio dei governatori dei risultati di tali contatti ai fini di un ulteriore esame; h) conduce consultazioni e negoziati con il Paese che ospita la Fondazione e con le altre parti del presente accordo per quanto riguarda i particolari delle agevolazioni di cui gode la Fondazione in tali Stati; i) conduce negoziati riguardo a qualsiasi accordo o strumento giuridico avente ripercussioni internazionali, con organizzazioni internazionali, Stati ed enti pubblici o privati su questioni che vanno oltre il funzionamento amministrativo quotidiano della Fondazione, previa debita consultazione e notifica al consiglio dei governatori circa l'inizio e la conclusione prevista di tali negoziati e previe consultazioni periodiche sul loro contenuto, campo di applicazione e probabile esito; j) riferisce al consiglio dei governatori in merito a eventuali azioni giudiziarie che coinvolgano la Fondazione.
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