Accordo›Titolo IV
Art. 17
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In vigore dal 4 nov 2020
Dogane
1. Le parti si adoperano per intensificare la cooperazione tra le autorità doganali al fine di garantire un contesto commerciale trasparente, agevolare gli scambi, migliorare la sicurezza della catena di approvvigionamento, promuovere la sicurezza dei consumatori, arginare il flusso di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale e combattere il contrabbando e le frodi.
2. A tal fine, le parti condividono in particolare le competenze ed esaminano le possibilità di semplificare le procedure, aumentare la trasparenza e sviluppare la cooperazione. Esse ricercano inoltre una convergenza di opinioni e un'azione comune nei pertinenti consessi internazionali.
3. Se del caso, le parti concludono protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza amministrativa, entro il quadro istituzionale stabilito dal presente accordo, fatte salve le altre forme di cooperazione.
4. Le parti collaborano al fine di ammodernare l'amministrazione doganale dell'Afghanistan conformemente alle pertinenti convenzioni internazionali, per migliorarne l'efficienza organizzativa e rendere più efficienti le sue istituzioni sotto il profilo della prestazione dei servizi, garantendo nel contempo la gestione trasparente delle risorse pubbliche e la rendicontabilità. Lo sviluppo delle capacità costituisce un elemento importante della cooperazione.
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