Art. 2 · Ordine di esecuzione

Art. 2

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Ordine di esecuzione

In vigore dal 30 ott 2020
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
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