Accordo di partenariato›Titolo II
Art. 5
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In vigore dal 30 ott 2020
Dialogo politico
Le parti convengono di intensificare il dialogo politico regolare a tutti i livelli, specie in vista di discutere le materie di interesse comune disciplinate dal presente titolo e rafforzare l'approccio comune alle questioni internazionali. Le parti convengono che, ai fini del presente titolo, per «dialogo politico» si intendono gli scambi e le consultazioni, formali o informali, a tutti i livelli di governo.
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