Accordo di partenariato›Titolo VIII
Art. 47
47 / 60Energia
In vigore dal 30 ott 2020
Energia
Le parti riconoscono l'importanza del settore dell'energia e del ruolo di un mercato ben funzionante in questo settore, l'importanza dell'energia per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica, il suo contributo al raggiungimento di obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e l'importanza della cooperazione per affrontare le sfide ambientali mondiali, in particolare i cambiamenti climatici. Esse si adoperano, nell'ambito delle rispettive competenze, per migliorare la cooperazione in questo settore al fine di:
a) sviluppare politiche volte ad aumentare la sicurezza energetica;
b) promuovere il commercio e gli investimenti nel settore dell'energia a livello mondiale;
c) potenziare la competitività;
d) migliorare il funzionamento dei mercati internazionali dell'energia;
e) scambiare informazioni ed esperienze sulle politiche attraverso i consessi multilaterali esistenti nel settore dell'energia;
f) promuovere l'uso di fonti di energia rinnovabili, nonché lo sviluppo e la diffusione di tecnologie energetiche pulite, diversificate e sostenibili, che includono fonti rinnovabili e tecnologie energetiche a basse emissioni;
g) razionalizzare l'utilizzo dell'energia con contributi sia dal lato della domanda che dell'offerta, promuovendo l'efficienza energetica nella produzione, nel trasporto, nella distribuzione e nell'uso finale;
h) attuare i rispettivi impegni internazionali per razionalizzare ed eliminare gradualmente, nel medio termine, i sussidi inefficienti ai combustibili fossili che incoraggiano gli sprechi;
i) condividere le migliori pratiche in materia di esplorazione e di produzione.
Storico versioni
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