Art. 46 · Protezione civile e gestione del rischio di catastrofi
Accordo di partenariatoTitolo VIII

Art. 46

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Protezione civile e gestione del rischio di catastrofi

In vigore dal 30 ott 2020
Protezione civile e gestione del rischio di catastrofi Le parti riconoscono la necessità di gestire i rischi di catastrofi naturali e causate dall'uomo a livello nazionale e mondiale. Confermano il loro impegno comune a migliorare le misure di prevenzione, attenuazione, preparazione, reazione e recupero al fine di aumentare la resilienza delle rispettive società e delle infrastrutture e di cooperare, come opportuno, a livello politico bilaterale e multilaterale per migliorare i risultati in termini di gestione del rischio di catastrofi a livello mondiale.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138#art-adp-46