Art. 45 · Cambiamenti climatici
Accordo di partenariatoTitolo VIII

Art. 45

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Cambiamenti climatici

In vigore dal 30 ott 2020
Cambiamenti climatici 1. Le parti riconoscono che i cambiamenti climatici rappresentano una pressante preoccupazione a livello mondiale che richiede un'azione collettiva coerente con l'obiettivo generale di mantenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali. Nell'ambito delle rispettive competenze, e fatte salve le discussioni in altri consessi, le parti convengono di cooperare nei settori di interesse comune affrontando, tra l'altro, aspetti quali: a) la transizione verso economie a basse emissioni di gas a effetto serra mediante strategie e azioni di attenuazione adatte alla situazione nazionale, comprese strategie di crescita ecosostenibile; b) la progettazione, l'attuazione e il funzionamento dei meccanismi basati sul mercato, e in particolare dei sistemi di scambio delle quote di emissione; c) strumenti di finanziamento del settore pubblico e privato, destinati all'azione per il clima; d) la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che consentano basse emissioni di gas a effetto serra; e) il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra e l'analisi dei loro effetti, incluse la definizione e l'attuazione di strategie di adattamento, a seconda del caso. 2. Le parti convengono di collaborare ulteriormente sugli sviluppi internazionali in questo settore e, in particolare, sui progressi verso l'adozione di un nuovo accordo internazionale per il periodo successivo al 2020 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché sulle iniziative di cooperazione comple­mentari che potrebbero contribuire a colmare il divario esistente in materia di mitigazione entro il 2020.
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