Art. 42 · Contatti interpersonali
Accordo di partenariatoTitolo VII

Art. 42

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Contatti interpersonali

In vigore dal 30 ott 2020
Contatti interpersonali Riconoscendo il valore dei contatti interpersonali e il loro contributo al rafforzamento della comprensione tra l'Unione e la Nuova Zelanda, le parti convengono di incoraggiare, promuovere e approfondire opportunamente tali contatti, che possono comprendere anche scambi di funzionari e tirocini per laureati.
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