Art. 4 · Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali
Accordo di partenariatoTitolo I

Art. 4

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Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

In vigore dal 30 ott 2020
Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali Le parti si impegnano a cooperare scambiando pareri su questioni politiche di interesse reciproco e, ove opportuno, condividendo informazioni sulle rispettive posizioni nei consessi e nelle organizzazioni regionali e internazionali.
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