Accordo di partenariato›Titolo V
Art. 32
32 / 60Lotta contro le droghe illecite
In vigore dal 30 ott 2020
Lotta contro le droghe illecite
1. Conformemente ai rispettivi poteri e alle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro le droghe illecite.
2. Le parti collaborano per smantellare le reti di criminalità transnazionale responsabili del traffico di droga anche scambiando informazioni, organizzando formazioni o condividendo le pratiche migliori, comprese le tecniche investigative speciali. Uno sforzo particolare è volto a combattere la penetrazione della criminalità organizzata nell'economia legale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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