Art. 32 · Lotta contro le droghe illecite
Accordo di partenariatoTitolo V

Art. 32

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Lotta contro le droghe illecite

In vigore dal 30 ott 2020
Lotta contro le droghe illecite 1. Conformemente ai rispettivi poteri e alle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro le droghe illecite. 2. Le parti collaborano per smantellare le reti di criminalità transnazionale responsabili del traffico di droga anche scambiando informazioni, organizzando formazioni o condividendo le pratiche migliori, comprese le tecniche investi­gative speciali. Uno sforzo particolare è volto a combattere la penetrazione della criminalità organizzata nell'economia legale.
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