Art. 30 · Cooperazione nell'attività di contrasto
Accordo di partenariatoTitolo V

Art. 30

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Cooperazione nell'attività di contrasto

In vigore dal 30 ott 2020
Cooperazione nell'attività di contrasto Le parti convengono di assicurare la cooperazione tra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sventare e smantellare le minacce della criminalità e del terrorismo transnazionale comuni a entrambe. La cooperazione tra autorità, agenzie e servizi di contrasto può attuarsi sotto forma di assistenza reciproca nelle indagini, di condivisione di tecniche investigative, di corsi di formazione e di addestramento comuni per gli operatori preposti all'attività di contrasto e di ogni altro tipo di attività congiunta e di assistenza determinato di comune accordo tra le parti.
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