Accordo di partenariato›Titolo I
Art. 3
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In vigore dal 30 ott 2020
Dialogo
1. Le parti convengono di intensificare il dialogo regolare in tutti i settori disciplinati dal presente accordo in vista di realizzarne la finalità.
2. Il dialogo tra le parti si svolge tramite contatti, scambi e consultazioni a tutti i livelli, in particolare nelle seguenti forme:
a) vertici a livello di leader, da tenersi regolarmente ogni qualvolta le parti lo ritengano necessario;
b) consultazioni e visite a livello ministeriale, nelle occasioni e nelle sedi stabilite dalle parti;
c) consultazioni a livello di ministri degli esteri organizzate a cadenza regolare, se possibile una volta all'anno;
d) riunioni a livello di alti funzionari per consultazioni su questioni di interesse reciproco o incontri informativi sui principali sviluppi internazionali e nazionali;
e) dialoghi settoriali su questioni di interesse comune;
f) scambi di delegazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento della Nuova Zelanda.
Storico versioni
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