Art. 25 · Commercio e sviluppo sostenibile
Accordo di partenariatoTitolo IV

Art. 25

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Commercio e sviluppo sostenibile

In vigore dal 30 ott 2020
Commercio e sviluppo sostenibile 1. Le parti riconoscono il contributo che può apportare all'obiettivo dello sviluppo sostenibile la promozione di politiche commerciali, ambientali e del lavoro che si sostengano a vicenda e ribadiscono l'impegno a promuovere il commercio e gli investimenti a livello globale e bilaterale in modo da concorrere a quell'obiettivo. 2. Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di fissare i loro livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro e di adottare o modificare le pertinenti politiche e disposizioni legislative, coerentemente con gli impegni assunti in relazione alle norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale. 3. Le parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando o proponendo di abbassare i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente o di lavoro. Le parti riconoscono che non è parimenti opportuno usare la legislazione, le politiche e le pratiche in materia di ambiente o di lavoro per finalità protezionistiche. 4. Le parti condividono informazioni ed esperienze sulle iniziative volte a promuovere la coerenza e le reciproche sinergie tra gli obiettivi commerciali, sociali e ambientali, anche in settori quali la responsabilità sociale delle imprese, i beni e i servizi ambientali, i prodotti e le tecnologie rispettosi del clima e i sistemi di garanzia della sostenibilità, nonché negli altri aspetti di cui al titolo VIII, e rafforzano il dialogo e la cooperazione su eventuali questioni di sviluppo sostenibile nel quadro delle relazioni commerciali.
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