Accordo di partenariato›Titolo IV
Art. 20
20 / 60Materie prime
In vigore dal 30 ott 2020
Materie prime
1. Le parti si impegneranno a promuovere la cooperazione sulle questioni relative alle materie prime tramite il dialogo bilaterale o nei pertinenti consessi plurilaterali o organizzazioni internazionali, su richiesta di una di esse. Tale cooperazione mira soprattutto a eliminare gli ostacoli agli scambi di materie prime, rafforzandone il commercio globale regolamentato e promuovendo la trasparenza dei mercati mondiali di questo settore.
2. Possono costituire materia di cooperazione, ad esempio:
a) le questioni in materia di offerta e domanda, commercio bilaterale e investimenti, come pure altre materie di interesse derivanti dal commercio internazionale;
b) gli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi di materie prime, ai servizi connessi e agli investimenti;
c) i quadri normativi delle parti e
d) le buone pratiche in relazione allo sviluppo sostenibile dell'industria mineraria, comprese la politica mineraria, le procedure per il rilascio delle licenze e la pianificazione territoriale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-10-12;138#art-adp-20