Art. 20 · Materie prime
Accordo di partenariatoTitolo IV

Art. 20

20 / 60

Materie prime

In vigore dal 30 ott 2020
Materie prime 1. Le parti si impegneranno a promuovere la cooperazione sulle questioni relative alle materie prime tramite il dialogo bilaterale o nei pertinenti consessi plurilaterali o organizzazioni internazionali, su richiesta di una di esse. Tale cooperazione mira soprattutto a eliminare gli ostacoli agli scambi di materie prime, rafforzandone il commercio globale regolamentato e promuovendo la trasparenza dei mercati mondiali di questo settore. 2. Possono costituire materia di cooperazione, ad esempio: a) le questioni in materia di offerta e domanda, commercio bilaterale e investimenti, come pure altre materie di interesse derivanti dal commercio internazionale; b) gli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi di materie prime, ai servizi connessi e agli investimenti; c) i quadri normativi delle parti e d) le buone pratiche in relazione allo sviluppo sostenibile dell'industria mineraria, comprese la politica mineraria, le procedure per il rilascio delle licenze e la pianificazione territoriale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138#art-adp-20