Art. 12 · Sviluppo
Accordo di partenariatoTitolo III

Art. 12

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Sviluppo

In vigore dal 30 ott 2020
Sviluppo 1. Le parti ribadiscono l'impegno a favorire lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo allo scopo di ridurre la povertà e contribuire a un mondo più sicuro, equo e prospero. 2. Le parti riconoscono il valore della collaborazione per garantire che le attività di sviluppo abbiano maggiore impatto, portata e influenza, anche nel Pacifico. 3. A tale scopo, le parti convengono: a) di scambiare opinioni e, ove appropriato, coordinare le rispettive posizioni sulle questioni di sviluppo nei consessi regionali e internazionali per promuovere una crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano, e b) di scambiare informazioni sui rispettivi programmi di sviluppo e, ove appropriato, coordinare l'impegno a livello di paesi specifici per accrescerne l'impatto sullo sviluppo sostenibile e sull'eliminazione della povertà.
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